Statuto dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Bolzano

Statuto
dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti
di Bolzano

Costituzione e finalità

Articolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1617 |

Articolo 1 – Denominazione

1.1 – Si costituisce fra i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che aderiscono al presente statuto un’Associazione denominata “UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLZANO”, in tedesco “VEREINIGUNG DER JUNGEN WIRTSCHAFTSPRÜFER UND STEUERBERATER AUS BOZEN” ed in ladino “LIA DI JËUNI REVISËURES DI CONC Y CUNSULËNTC DLA CHËUTES DE BULSAN”, in breve di seguito indicata nel presente statuto anche come “Unione”.

1.2. L’Unione ha lo scopo di risaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i legami di amicizia e di solidarietà; di studiare i problemi della categoria; di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l’avvio della professione; di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario.

Articolo 2 – Durata

2.1 – L’Unione ha durata illimitata.

Articolo 3 – Sede

3.1 – L’Unione ha la propria sede al domicilio del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell’Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio Direttivo.

3.2 – L’Assemblea generale degli Associati nonché il Consiglio Direttivo potranno essere convocati in qualsiasi luogo, purché tale luogo sia indicato nella convocazione.

Articolo 4 Rapporti con l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

4.1 – L’Unione aderisce all’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. Il Presidente dell’Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà sempre relazionare sull’attività svolta e programmata dalla propria Associazione, nonché presentare le istanze degli Associati nei confronti dell’Unione Nazionale.

Articolo 5 Attività 

5.1 – L’Unione svolgerà la sua attività soprattutto attraverso le seguenti attività :

  • organizzare convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l’aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi;
  • realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;
  • realizzare i progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati dall’assemblea;
  • promuovere e organizzare attività dirette a facilitare l’avvio e l’esercizio della professione;
  • promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della categoria, anche assumendosi l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio degli associati;
  • aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale;
  • partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale;
  • realizzare qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell’Unione.

Articolo 6 – Patrimonio

6.1 – Il patrimonio dell’Unione è composto:

  1. dalle quote sociali;
  2. dalle contribuzioni volontarie e straordinarie.

6.2 – E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7  Associati

7.1 – Dell’Unione possono far parte i Dottori Commercialisti iscritti nella sezione A dell’Albo, nonché gli Esperti Contabili iscritti alla sezione B dell’Albo ed i praticanti iscritti all’apposito Registro dei Praticanti (sezione A e sezione B) tenuti dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano.

7.2 L’Unione comprende Associati Effettivi, Associati Aderenti, Associati Praticanti e Associati Onorari, i quali tutti all’atto dell’iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto.

7.3 Sono Associati Effettivi i Dottori Commercialisti iscritti alla sezione A dell’Albo, nonché gli Esperti Contabili iscritti alla sezione B dell’Albo della circoscrizione del Tribunale di Bolzano, i quali al momento dell’iscrizione non abbiano compiuto quarantatre anni d’età anagrafica. Gli Associati Effettivi hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell’Unione.

7.4 Sono Associati Aderenti i Dottori Commercialisti iscritti nella sezione A dell’Albo nonché gli Esperti Contabili iscritti alla sezione B dell’Albo che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati Effettivi ai sensi dell’art. 7.3 del presente Statuto e che, indipendentemente da precedenti iscrizioni, condividano gli scopi dell’associazione. Gli Associati Aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Unione.

7.5  Sono Associati Praticanti gli iscritti nell’apposito Registro dei Praticanti (sezione A e sezione B), tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano ovvero coloro che, terminato il periodo di praticantato, devono ancora superare l’esame di stato.

Gli Associati Praticanti non hanno diritto di voto in assemblea ma possono eleggere nell’ambito della propria categoria d’associati fino a due rappresentanti comuni che partecipino alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto. I rappresentanti così nominati decadono immediatamente dalla carica all’atto della loro iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e devono essere sostituiti. Essi decadono, comunque, automaticamente alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

7.6  Con delibera della Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati nella qualità di Associati Onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Essi possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

7.7 Gli Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti pagano una quota annuale all’Unione, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata per categoria. Il contributo dovrà essere versato al Tesoriere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

7.8 – Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Articolo 8 – Dimissioni ed Espulsioni

8.1 Perdono di diritto la qualifica di Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti, gli Associati che daranno le dimissioni od abbandoneranno la professione. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno la quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque entro l’anno finanziario successivo.

8.2 Il Consiglio Direttivo potrà, in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell’immagine e del decoro della professione, nonché nel caso di mancato rispetto delle norme del presente statuto, decidere l’espulsione di un Associato. L’interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi. L’espulsione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata e l’espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica.

Articolo 9 – Organi dell’Unione

9.1 Gli Organi preposti al funzionamento dell’Unione sono:

  • l’Assemblea generale degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • la Commissione di Studio;
  • il Comitato Consuntivo;

il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10 – Assemblea Generale degli Associati

10.1 L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla ovvero quando almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo.

10.2 L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi dal componente più anziano del Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle seguenti questioni:

  • nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
  • approvazione del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile di ogni anno;
  • modifiche allo statuto;
  • ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

10.3 – L’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa deve essere convocata a mezzo lettera, o fax, o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione: nella lettera di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno ed il luogo della Assemblea.

10.4 Sono ammesse deleghe per la partecipazione con un massimo di quattro per ciascun intervenuto.

E’ ammessa anche la partecipazione in videoconferenza o altra modalità telematica.

10.5 Hanno diritto al voto soltanto gli Associati Effettivi in regola col versamento delle quote sociali. I nominativi dei nuovi iscritti devono essere inseriti, a cura del Consiglio Direttivo locale, nel database dell’UNIONE NAZIONALE.

10.6 Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo, il quale riunirà senza indugio il Collegio che deciderà ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto e riferirà al Presidente dell’Unione anche per l’eventuale riconvocazione dell’Assemblea.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

11.1  Il Consiglio Direttivo è composto da:

  • un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione Studio, eletti tra i soli Associati Effettivi, oltre che da altri Consiglieri fino a un numero massimo di 5 (cinque), tutti con una età non superiore, al momento della nomina, ai quarantatré anni;
  • un Rappresentante dei Praticanti nella qualità di uditore senza diritto di voto, eletto dagli Associati Praticanti (ai sensi dell’art. 7.5 del presente Statuto).

11.2 Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri e di Rappresentante dei Praticanti, sono incompatibili con le cariche di componenti di Direttivi Nazionali in altre Associazioni Sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto. Si tratta di una condizione di esclusiva. L’assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri o di Rappresentante dei Praticanti.

11.3 Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall’Assemblea generale degli Associati e rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo ed i membri uscenti sono rieleggibili.

11.4 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione di Studio.

11.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce generalmente una volta al mese ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. E’ ammessa anche la partecipazione in videoconferenza o altra modalità telematica.

11.6 Il Consiglio Direttivo predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell’Assemblea, stabilisce il programma di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi. Il Consiglio Direttivo è l’unico organo che autorizza spese. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri presenti.

11.7 Il Consiglio Direttivo redigerà il rendiconto delle entrate e uscite che dovranno essere annualmente approvati dall’assemblea. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che finanziaria, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli Associati.

11.8 L’Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni circostanza;  in sua assenza la rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente o da un altro Associato delegato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Commissione di Studio

12.1 La Commissione di Studio è l’organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo e di elaborare le relazioni.

12.2 Essa è nominata ogni tre anni dal Consiglio Direttivo, ed è formata da 2 (due) a 8 (otto) membri scelti tra tutti gli iscritti, oltre al componente del Consiglio Direttivo responsabile della Commissione. Essa designa, se necessario, delle sottocommissioni, delegando per ciascuna un proprio membro a coordinarne i lavori.

12.3 La commissione opera secondo un programma generale definito dal Consiglio Direttivo, il quale può anche affidarle l’approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria. Nell’ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti demandando i lavori alle sottocommissioni secondo le materie di istituzione.

12.4 La Commissione di Studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 11.4; nel suo ambito designa i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del giorno. Il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni è regolamentato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Comitato Consuntivo

13.1 Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consuntivo.

13.2 Esso è composto dal Consiglio Direttivo, dalla Commissione di Studio e dagli ex-Presidenti dell’Unione. E’ presieduto dal Presidente in carica pro-tempore dell’Associazione.

Articolo 14 – Collegio dei Probiviri

14.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è nominato dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo (ai sensi dell’art.10.2) e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell’ambito dell’Unione. Qualora il numero degli Associati effettivi sia inferiore a 25 (venticinque), l’Assemblea ha facoltà di nominare un Probiviro Unico in luogo dell’Organo collegiale.

14.2 L’Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio dei Probiviri, che dovrà avere requisiti di esperienza nell’ambito dell’Associazione e potrà essere scelto anche tra i soci aderenti.

14.3 – Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da Associati od Organi dell’Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili.

14.4 Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso lo studio del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell’Unione delle decisioni prese.

Articolo 15 – Cooptazione

15.1 Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, della Commissione di Studio o del Collegio dei Probiviri, ciascun organo procederà autonomamente alla cooptazione, ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso originario triennio.

Articolo 16 – Disposizioni varie

16.1 Le cariche dell’Unione sono ricoperte a titolo gratuito; l’Assemblea od il Consiglio Direttivo possono tuttavia prevedere per il Presidente, per i membri del Consiglio Direttivo, o per i membri della Commissione di Studio, il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l’entità e le modalità.

16.2 Qualsiasi propaganda politica o religiosa all’interno dell’Unione è vietata.

Articolo 17 – Modifiche dello Statuto

17.1 Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell’Assemblea generale degli Associati convocata a tale scopo.

17.2 La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno degli Associati Effettivi iscritti con voto espresso anche per posta.

17.3 Tuttavia il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell’Assemblea, affinché nessuna delle prescrizioni del presente statuto sia in contrasto o difforme da quelle dello Statuto dell’UNIONE NAZIONALE attuale o futuro, ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento, ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Collegio dei Probiviri dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

 

 

Bolzano, 15 novembre 2018